Ricorsi legge 104 e accompagnamento

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Come si fa la domanda per il riconoscimento della l. 104, invalidità divile e accompagnamento?

Prima di tutto è necessario richiedere all’INPS di procedere con l’accertamento sanitario che consente di verificare i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap.

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, l’interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che indichi i dati anagrafici, il codice fiscale, l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del numero univoco del certificato della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

Per le revisioni sanitarie (articolo 25, comma 6-bis, legge 114/2014) non occorre recarsi dal medico certificatore, per produrre il certificato medico introduttivo, e non deve essere presentata la domanda in quanto la convocazione a visita spetta all’INPS.

L’accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS. Nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario all’INPS (cd. Convenzioni CIC), la visita avviene, direttamente presso i Centri medico-legali dell’INPS.

In caso di non trasportabilità il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l’invalidità) deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l’interessato può scegliere tra una delle date possibili indicate dal sistema. Se l’interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione copia di un valido documento di riconoscimento e la documentazione sanitaria in proprio possesso.

Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige in formato elettronico il verbale di visita, che viene inviato all’interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale.

Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione.

Con decreto ministeriale 2 agosto 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo. Il decreto indica la documentazione sanitaria idonea a confermare la minorazione da richiedere agli interessati o alle competenti Commissioni mediche (se non acquisita agli atti).

Nel caso in cui la percentuale di invalidità riconosciuta sia superiore al 74%, l’interessato potrebbe avere diritto a una prestazione economica, se è in possesso anche dei requisiti amministrativi previsti dalla legge.

Oltre alle prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità), la legge prevede anche alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).

Come impugnare il verbale INPS

Se la domanda inoltrata all’Inps viene respinta, l’interessato potrà impugnare il verbale della commissione medica davanti a un giudice. Infatti, la legge stabilisce che nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente un’istanza di accertamento tecnico al fine di verificare preventivamente la sussistenza o meno delle condizioni sanitarie che legittimano la richiesta.

Pertanto, contro il giudizio espresso dalla commissione medica dell’Inps per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale, che va presentato entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Tale termine è perentorio: ciò significa che, una volta scaduto, l’interessato potrà far valere la propria pretesa nei confronti dell’Inps soltanto presentando una nuova istanza amministrativa all’ente.

Il ricorso di cui stiamo parlando da’ avvio a una procedura di accertamento tecnico preventivo (Atp). Il carattere preventivo consiste nel fatto che, attraverso questo procedimento, il ricorrente intende risolvere la controversia senza dovere promuovere un vero e proprio contenzioso giudiziale.

L’accertamento viene affidato dal giudice a un consulente tecnico d’ufficio (ctu).

Come è facile comprendere, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo è molto importante farsi assistere – oltre che, naturalmente, da un avvocato – anche da un bravo medico legale, cioè il consulente tecnico di parte (ctp), il quale dovrà indicare ed evidenziare le patologie di cui soffre il ricorrente e che gli danno diritto al riconoscimento dell’handicap.

Dopo che la bozza della consulenza tecnica è stata depositata dal ctu, il giudice assegna alle parti – cioè il ricorrente e l’Inps – un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro il quale esse potranno proporre contestazioni rispetto alle conclusioni del consulente, dando vita così a un giudizio ordinario, all’esito del quale si deciderà se il diritto vantato dal ricorrente sussiste oppure no.

In assenza di contestazioni, invece, il giudice emette il decreto di omologazione dell’accertamento che, da questo momento, non può essere impugnato né modificato.

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